La nomina dell’amministratore non è obbligatoria qualora i condòmini siano in numero inferiore a otto.
Di conseguenza, dovranno essere i condòmini stessi ad occuparsi di rispettare le norme stabilite dal D.Lgs. 81/08, nominando un soggetto disponibile a ricoprire il ruolo di datore di lavoro (che potrà essere uno dei condòmini stessi o anche un soggetto esterno).
La persona designata dovrà quindi coordinare le attività di imprese, lavoratori autonomi o subordinati che prestano servizio nei confronti del condominio. Come stabilito all’art. 2, comma b), del D.Lgs. 81/08, essa avrà poteri decisionali e di spesa, oltre a dover assolvere agli altri obblighi e responsabilità definite nel Testo Unico stesso.